Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 mag 2007
1.   L'aiuto di Stato di 100 000 EUR, concesso dalla Spagna in maniera illegale a Chupa Chups, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato è incompatibile con il mercato comune. 2.   L'aiuto di Stato cui la Spagna intende dare esecuzione in favore di Chupa Chups, dell'importo di 800 000 EUR, è incompatibile con il mercato comune. Di conseguenza, detto aiuto non può essere concesso. 3.   Gli altri aiuti di Stato, cui la Spagna ha dato esecuzione in favore di Chupa Chups, comprendenti una sovvenzione di 1 580 000 EUR a sostegno di investimenti negli impianti di Barcellona, una sovvenzione di 4 330 000 EUR a sostegno della costruzione dello stabilimento delle Asturie, una sovvenzione di 5 910 000 EUR per l'ampliamento del medesimo stabilimento delle Asturie, oltre ad un credito a tasso zero di 2 800 000 EUR, sono compatibili con il mercato comune. Di detti importi, 6 640 000 EUR (corrispondenti a 730 000 EUR a sostegno della costruzione dello stabilimento delle Asturie, più 5 910 000 EUR per l'ampliamento del medesimo stabilimento) e il credito a tasso zero di 2 800 000 EUR sono compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, mentre 5 180 000 EUR (corrispondenti a 1 580 000 EUR di sovvenzione a sostegno degli investimenti negli impianti di Barcellona più 3 600 000 EUR a sostegno della costruzione dello stabilimento delle Asturie) sono considerati aiuti esistenti in quanto è scaduto il periodo limite. 4.   Le rimanenti misure descritte nella presente decisione a favore di Chupa Chups, in particolare un credito di 35 000 000 EUR dell'ICF, 1 590 000 EUR di restituzioni all'esportazione del FEAOG, la garanzia del Governo regionale delle Asturie ad un prestito commerciale di 4 480 000 EUR e le proroghe concesse dall'Agencia Tributaria spagnola, non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
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