Art. 9

Art. 9

In vigore dal 8 mag 2007
Per la febbre catarrale degli ovini la Comunità concede un aiuto finanziario al Pirbright Laboratory, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II della direttiva 2000/75/CE. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 373 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007; fino a 45 000 EUR di tale importo sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della febbre catarrale degli ovini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:336:oj#art-9