Art. 5

Art. 5

In vigore dal 8 mag 2007
Per l’afta epizootica la Comunità concede un aiuto finanziario al Pirbright Laboratory, Regno Unito, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 274 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.
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