Art. 3

Art. 3

In vigore dal 8 mag 2007
Per l’influenza aviaria la Comunità concede un aiuto finanziario al Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 92/40/CEE. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 406 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:336:oj#art-3