Art. 13

Art. 13

In vigore dal 8 mag 2007
Per la valutazione dei risultati delle prove sui bovini riproduttori di razza pura e l’uniformazione dei metodi di prova la Comunità concede un aiuto finanziario all’INTERBULL Centre, Uppsala, Svezia, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II della decisione 96/463/CE. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute da tale centro per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 80 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.
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