Art. 11

Art. 11

In vigore dal 8 mag 2007
Per la brucellosi la Comunità concede un aiuto finanziario all’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francia, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 250 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007; fino a 35 000 EUR di tale importo sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della brucellosi.
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