Art. 2
In vigore dal 4 mag 2007
1. Gli importi indicati nell'allegato sono considerati un'entrata per il bilancio delle Comunità europee.
2. Gli Stati membri hanno facoltà di versare al bilancio comunitario gli importi figuranti nell'allegato in quattro rate uguali. La prima rata è versata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese di comunicazione della presente decisione ai nuovi Stati membri interessati. Le rate successive sono versate rispettivamente entro il 31 maggio 2008, il 31 maggio 2009 e il 31 maggio 2010.
Storico versioni
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