Art. 1
In vigore dal 4 mag 2007
Il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 866/2004 per quanto riguarda l’attraversamento da parte dei prodotti di origine animale della linea di confine tra le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e quelle su cui esso esercita tale controllo, non si applica più ai prodotti di origine animale figuranti negli allegati I e II della presente decisione.
Gli scambi commerciali dei prodotti in questione sono soggetti alle condizioni indicate nei rispettivi allegati.
Storico versioni
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