Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 mag 2007
Gli Stati membri nei quali l’ozono è utilizzato per il trattamento dell’acqua potabile modificano o ritirano le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide, vietando qualsiasi utilizzo che possa portare a una contaminazione di acque sotterranee o di superficie da parte del tolilfluanide o dei suoi metaboliti e provocare così la contaminazione dell’acqua potabile da parte delle nitrosammine durante il processo di ozonizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:322:oj#art-1