Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 apr 2007
Nell’applicare la presente decisione gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca. La Svezia svolge il ruolo di Stato membro coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell’autorizzazione non superi i quantitativi massimi indicati nell’allegato alla presente decisione. Lo Stato membro che riceve una domanda conformemente all’ comunica immediatamente allo Stato coordinatore l’importo contemplato dalla domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se l’autorizzazione comporta il superamento del quantitativo massimo.
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