Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 apr 2007
Un fornitore di tuberi-seme che intenda commercializzare le sementi di cui all’ ne chiede l’autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito o in cui importa. Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a commercializzare i tuberi-seme, a meno che: a) vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di tuberi-seme per il quale ha chiesto l’autorizzazione, oppure b) il quantitativo totale la cui commercializzazione è autorizzata a norma della pertinente deroga superi il quantitativo massimo di cui all’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:328:oj#art-2