Art. 2
In vigore dal 30 apr 2007
Un fornitore di tuberi-seme che intenda commercializzare le sementi di cui all’ ne chiede l’autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito o in cui importa.
Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a commercializzare i tuberi-seme, a meno che:
a)
vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di tuberi-seme per il quale ha chiesto l’autorizzazione, oppure
b)
il quantitativo totale la cui commercializzazione è autorizzata a norma della pertinente deroga superi il quantitativo massimo di cui all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
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