Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 apr 2007
Cipro assicura che le carni fresche, le carni macinate, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) derivati da ovini e caprini non vengano spediti dal suo territorio ad altri Stati membri né esportati verso paesi terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:315:oj#art-1