Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 apr 2007
1.   La Slovenia non è tenuta a sottoporre le carni fresche ricavate dai suini di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione al trattamento adeguato di cui all’allegato III della direttiva 2002/99/CE, a condizione che tali carni fresche siano bollate con il contrassegno di cui all’allegato II di detta direttiva o con un marchio di identificazione alternativo, leggibile e indelebile, conforme al modello che figura nell’allegato della presente decisione. Il marchio o contrassegno non deve poter essere confuso con: a) il marchio di identificazione per le carni fresche di cui alla sezione I dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004; b) il bollo sanitario per le carni suine fresche di cui alla sezione I, capo III, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004; c) il marchio di identificazione per le carni fresche di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005. 2.   Le carni dei suini di cui all’: a) non sono spedite dalla Slovenia in altri Stati membri né esportate in paesi terzi; b) sono ricavate, sezionate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario o all’espsortazione in paesi terzi; c) sono utilizzate in maniera tale che sia escluso il loro uso come ingredienti di prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione in paesi terzi, salvo se sono state sottoposte al trattamento di cui all’allegato III della direttiva 2002/99/CE.
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