Art. 2
In vigore dal 30 apr 2007
1. La Slovenia non è tenuta a sottoporre le carni fresche ricavate dai suini di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione al trattamento adeguato di cui all’allegato III della direttiva 2002/99/CE, a condizione che tali carni fresche siano bollate con il contrassegno di cui all’allegato II di detta direttiva o con un marchio di identificazione alternativo, leggibile e indelebile, conforme al modello che figura nell’allegato della presente decisione.
Il marchio o contrassegno non deve poter essere confuso con:
a)
il marchio di identificazione per le carni fresche di cui alla sezione I dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004;
b)
il bollo sanitario per le carni suine fresche di cui alla sezione I, capo III, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004;
c)
il marchio di identificazione per le carni fresche di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005.
2. Le carni dei suini di cui all’:
a)
non sono spedite dalla Slovenia in altri Stati membri né esportate in paesi terzi;
b)
sono ricavate, sezionate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario o all’espsortazione in paesi terzi;
c)
sono utilizzate in maniera tale che sia escluso il loro uso come ingredienti di prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione in paesi terzi, salvo se sono state sottoposte al trattamento di cui all’allegato III della direttiva 2002/99/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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