Art. 3
Comitato misto
In vigore dal 25 apr 2007
Comitato misto
1. In seno al comitato misto istituito a norma dell’articolo 18 dell’accordo la Comunità e gli Stati membri sono rappresentati dalla Commissione e da rappresentanti degli Stati membri.
2. La posizione che la Comunità e i suoi Stati membri devono adottare in seno al comitato misto sulle questioni relative agli articoli 14 o 20 dell’accordo o su questioni che non richiedono l’adozione di una decisione avente effetti giuridici è adottata dalla Commissione.
3. Per le altre decisioni del comitato misto riguardanti materie di competenza comunitaria, la posizione che la Comunità e i suoi Stati membri devono adottare è definita dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
4. Per le altre decisioni del comitato misto riguardanti materie di competenza degli Stati membri, la posizione che la Comunità e i suoi Stati membri devono adottare è definita dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione o degli Stati membri.
5. La posizione della Comunità e degli Stati membri in seno al comitato misto è presentata dalla Commissione, tranne per i settori di esclusiva competenza degli Stati membri, nel qual caso è presentata dalla presidenza del Consiglio o, se il Consiglio decide in tal senso, dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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