Art. 2 · Sospensione dei diritti di traffico

Art. 2

Sospensione dei diritti di traffico

In vigore dal 25 apr 2007
Sospensione dei diritti di traffico 1.   Se entro dodici mesi a decorrere dall'avvio della valutazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, dell'accordo, non è raggiunto un accordo di seconda fase, ciascuno Stato membro può, nei quindici giorni che seguono, notificare alla Commissione, se del caso, i diritti di traffico relativi al suo territorio che desidera sospendere. Tali diritti di traffico non possono includere i diritti specificati negli accordi menzionati nell' allegato 1 dell'accordo. 2.   Sulla base delle notifiche ricevute dagli Stati membri, la Commissione elabora un elenco dei diritti di traffico da sospendere e lo trasmette al Consiglio. Il presidente del Consiglio, che delibera a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, comunica agli Stati Uniti d'America la sospensione dei diritti di traffico inclusi nell'elenco a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, dell'accordo. Gli Stati membri interessati adottano i provvedimenti necessari per sospendere tali diritti dal primo giorno della stagione di traffico dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) che comincia non prima di 12 mesi a decorrere dalla data in cui è emesso il preavviso di sospensione. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di non comunicare la sospensione o in seguito di revocarla.
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