Art. 2
In vigore dal 25 apr 2007
La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da granturco SYN-EV176-9 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1 e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento è tollerata fino a cinque anni dopo la data di notifica della presente decisione alle seguenti condizioni:
a)
purché sia accidentale o tecnicamente inevitabile;
b)
in una percentuale non superiore allo 0,9 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2007:304:oj#art-2