Art. 1 · Misure di protezione applicabili agli equidi provenienti dalla Romania

Art. 1

Misure di protezione applicabili agli equidi provenienti dalla Romania

In vigore dal 23 apr 2007
Misure di protezione applicabili agli equidi provenienti dalla Romania 1.   La Romania garantisce che non vengano spediti verso altri Stati membri equidi che non soddisfino le seguenti condizioni: a) essere stati sottoposti, con risultato negativo, a un test di Coggins effettuato su un campione di sangue prelevato non più di 30 giorni prima della spedizione, con iscrizione di detto test e del suo risultato nel capitolo VII del documento di identificazione previsto dalle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE che scorta l’animale durante i suoi movimenti; b) essere accompagnati da un certificato sanitario conforme all’allegato C della direttiva 90/426/CEE recante la seguente menzione supplementare: «Equidi conformi alla decisione 2007/269/CE della Commissione». 2.   Il paragrafo 1 non si applica agli equidi provenienti da aziende situate al di fuori della Romania che transitano per la Romania lungo strade principali o di grande comunicazione oppure sono trasportati attraverso questo paese, direttamente e senza interruzioni del viaggio, ad un mattatoio per esservi immediatamente macellati. 3.   La Romania garantisce che non vengano spediti verso altri Stati membri ovuli ed embrioni di equidi che non soddisfino le seguenti condizioni: a) essere stati raccolti da giumente donatrici che sono state sottoposte, con risultato negativo in ciascun caso, a un test di Coggins effettuato su un campione di sangue prelevato da ciascuna giumenta donatrice non più di 30 giorni prima della raccolta degli ovuli o embrioni della partita; e b) far parte di una partita di ovuli o embrioni che è accompagnata da un certificato sanitario conforme all’allegato della decisione 95/294/CE recante la seguente menzione supplementare: «Ovuli/embrioni conformi alla decisione 2007/269/CE della Commissione». 4.   La Romania riferisce regolarmente alla Commissione e agli altri Stati membri in merito all’evoluzione dell’AIE e alle misure messe in atto contro la malattia.
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