Art. 4

Art. 4

In vigore dal 19 apr 2007
La posizione della Comunità nel comitato misto di riammissione per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'accordo è decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:341:oj#art-4