Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 apr 2007
La Comunità europea e i suoi Stati membri decidono di applicare in via provvisoria il protocollo, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:311:oj#art-2