Art. 9
Misure di attuazione
In vigore dal 19 apr 2007
Misure di attuazione
1. La Commissione attua l’assistenza comunitaria conformemente al regolamento finanziario.
2. Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali di cui all’, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all’ e, se necessario, un elenco di altre azioni.
3. Il programma di lavoro annuale è adottato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3.
4. Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l’altro, dei seguenti criteri:
a)
conformità al programma di lavoro annuale, agli obiettivi generali di cui all’, e alle misure adottate nei vari settori di cui agli ;
b)
qualità dell’azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;
c)
importo del finanziamento comunitario richiesto e adeguatezza di tale importo rispetto ai risultati attesi;
d)
impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all’, e sulle misure adottate nei vari settori di cui agli .
5. Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all’, lettera b) e lettera c), sono valutate considerando:
a)
la coerenza con gli obiettivi del programma;
b)
la qualità delle attività programmate;
c)
il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;
d)
l’impatto geografico delle attività svolte;
e)
il coinvolgimento dei cittadini nelle strutture degli organismi interessati;
f)
il rapporto costi/benefici dell’attività proposta.
6. Le decisioni connesse ad azioni di cui all’, lettera b) e lettera c) sono prese dalla Commissione secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
7. In applicazione dell’articolo 113, paragrafo, 2 del regolamento finanziario, il principio di degressività non si applica alle sovvenzioni di funzionamento che sono concesse alla Conferenza delle Corti costituzionali europee e all’Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell’Unione europea che perseguono uno scopo di interesse europeo generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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