Art. 3
Obiettivi specifici
In vigore dal 19 apr 2007
Obiettivi specifici
Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:
a)
promuovere i diritti fondamentali quali riconosciuti nell’, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea e informare i cittadini dell’Unione dei loro diritti, compresi quelli che derivano dalla cittadinanza dell’Unione, per incoraggiarli a partecipare attivamente alla vita democratica dell’Unione;
b)
esaminare, se necessario, il rispetto dei diritti fondamentali specifici nell’Unione europea e negli Stati membri, nell’applicazione del diritto comunitario e ottenere pareri su questioni specifiche connesse ai diritti fondamentali entro questo ambito;
c)
sostenere le organizzazioni non governative e gli altri operatori della società civile per rafforzare la loro capacità di partecipare attivamente alla promozione dei diritti fondamentali, dello stato di diritto e della democrazia;
d)
creare strutture adeguate al fine di promuovere il dialogo interconfessionale e multiculturale a livello dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:252:oj#art-3