Art. 14 · Tutela degli interessi finanziari della Comunità

Art. 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

In vigore dal 19 apr 2007
Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE) n. 1073/1999. 2.   Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell’ambito del programma, il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 ed il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base al programma, derivanti da un’azione o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa indebita. 3.   La Commissione provvede affinché l’importo del sostegno finanziario concesso per un’azione sia ridotto, sospeso o recuperato qualora accerti l’esistenza di irregolarità, inclusa l’inosservanza della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un’azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto. 4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un’azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione provvede affinché il beneficiario le comunichi le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione provvede affinché il sostegno finanziario residuo sia annullato e si proceda al recupero dei fondi già erogati. 5.   La Commissione provvede affinché tutti gli importi indebitamente versati le siano restituiti. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
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