Art. 13 · Monitoraggio

Art. 13

Monitoraggio

In vigore dal 19 apr 2007
Monitoraggio 1.   Per ogni azione finanziata dal programma la Commissione provvede affinché il beneficiario trasmetta relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento dell’azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni da trasmettere. 2.   La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni conclusi in applicazione del programma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o dei suoi rappresentanti autorizzati) se necessario mediante controlli in loco, compresi controlli a campione, e controlli contabili da parte della Corte dei conti. 3.   La Commissione provvede affinché il beneficiario dell’assistenza finanziaria tenga a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l’azione per un periodo di cinque anni dopo l’ultimo pagamento relativo all’azione stessa. 4.   Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli in loco di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione provvede affinché l’entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato nonché il calendario dei pagamenti siano rettificati. 5.   La Commissione provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano svolte correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.
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