Art. 2
In vigore dal 19 apr 2007
La Comunità acquista le nuove quote su un periodo di quattro anni avente inizio nel 2007. Nel corso del periodo 2007-2010 i dividendi ricevuti a titolo della partecipazione della Comunità al Fondo sono considerati entrate con destinazione specifica, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), volte a coprire una parte del costo della sottoscrizione.
Inoltre, per coprire il costo restante un importo complessivo fino a un massimo di 100 milioni di EUR per tutto il periodo è messo a disposizione dal bilancio generale dell’Unione europea. L’impegno di bilancio può essere ripartito in rate annuali lungo quattro anni a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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