Art. 5

Art. 5

In vigore dal 16 apr 2007
Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione dell’attuazione della presente decisione nel corso dell’esercizio precedente. La relazione indica la connessione tra le condizioni politiche fissate nell’, paragrafo 1, l’andamento economico e fiscale della Moldova e la decisione della Commissione di erogare le rate dell’assistenza.
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