Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 apr 2007
1.   La Comunità accorda alla Moldova un’assistenza macrofinanziaria in forma di sovvenzione a fondo perduto dell’importo massimo di 45 000 000 EUR per sostenere la bilancia dei pagamenti della Moldova e alleviare i vincoli finanziari che gravano sull’attuazione del programma economico del governo. 2.   L’assistenza macrofinanziaria comunitaria è gestita dalla Commissione in consultazione con il Comitato economico e finanziario, secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e la Moldova. 3.   L’assistenza macrofinanziaria comunitaria copre un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione. Tuttavia, se le circostanze lo rendono necessario, la Commissione, previa consultazione del Comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità al massimo di un anno.
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