Art. 2
In vigore dal 11 apr 2007
1. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all’ della presente decisione si adoperano a garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
a)
la prosecuzione dell’impiego è possibile solo a condizione che i prodotti contenenti il principio siano approvati per l’uso essenziale previsto;
b)
la prosecuzione dell’impiego è ammessa solo se non produce effetti inaccettabili per la salute umana o animale, o per l’ambiente;
c)
al momento della concessione dell’approvazione vengono imposte tutte le misure adeguate di riduzione dei rischi;
d)
l’etichettatura di tali biocidi rimanenti sul mercato posteriormente al 1o settembre 2006 è riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d’impiego;
e)
se del caso, gli Stati membri garantiscono che i detentori delle approvazioni o gli Stati membri interessati esaminino alternative a tali usi, ovvero che venga preparato un dossier da presentare conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 della direttiva 98/8/CE entro il 14 maggio 2008.
2. Se del caso gli Stati membri interessati informano ogni anno la Commissione in merito all’applicazione del paragrafo 1, in particolare sulle iniziative adottate ai sensi della lettera e).
Storico versioni
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