Art. 5
Condizioni di assegnazione di un contributo finanziario della Comunità
In vigore dal 30 mar 2007
Condizioni di assegnazione di un contributo finanziario della Comunità
1. Il contributo finanziario di cui all’ sarà assegnato alla Bulgaria e alla Romania a condizione che l’indagine sia eseguita in conformità delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria, comprese le norme sulla concorrenza e sull’assegnazione degli appalti pubblici, e purché siano osservate le seguenti condizioni:
a)
entro il 1o aprile 2007 entrano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esecuzione dell’indagine;
b)
entro il 31 luglio 2007 viene consegnata una relazione sui primi tre mesi d’indagine; la relazione dovrà contenere tutte le informazioni richieste nell’allegato I;
c)
al più tardi entro il 31 ottobre 2007 viene consegnata una relazione definitiva sull’esecuzione tecnica dell’indagine, accompagnata dai documenti giustificativi delle spese sostenute e dai risultati conseguiti durante il periodo dal 1o aprile 2007 al 30 settembre 2007; la documentazione delle spese sostenute deve contenere almeno le informazioni di cui all’allegato III;
d)
l’indagine viene eseguita in modo efficace.
2. Su richiesta della Bulgaria o della Romania, può essere versato un anticipo del 50 % dell’importo complessivo di cui all’allegato II.
3. La mancata osservanza della scadenza di cui al paragrafo 1, lettera c), comporta una graduale riduzione del contributo finanziario assegnato, pari al 25 % dell’importo complessivo, entro il 15 novembre 2007, al 50 % entro il 1o dicembre 2007 e al 100 % entro il 15 dicembre 2007.
Storico versioni
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