Art. 3
Raccolta dei dati, valutazione e relazioni
In vigore dal 30 mar 2007
Raccolta dei dati, valutazione e relazioni
1. L’autorità competente raccoglie e valuta i risultati della rilevazione ottenuti a norma dell’ della presente decisione e riferisce tutti i dati indispensabili unitamente alla propria valutazione alla Commissione.
La Commissione fornisce tali risultati, insieme ai dati nazionali aggregati e alle valutazioni effettuate dagli Stati membri, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che li esamina.
2. I dati nazionali aggregati e i risultati di cui al paragrafo 1 sono resi disponibili al pubblico nella salvaguardia della riservatezza.
Storico versioni
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