Art. 3 · Raccolta dei dati, valutazione e relazioni

Art. 3

Raccolta dei dati, valutazione e relazioni

In vigore dal 30 mar 2007
Raccolta dei dati, valutazione e relazioni 1.   L’autorità competente raccoglie e valuta i risultati della rilevazione ottenuti a norma dell’ della presente decisione e riferisce tutti i dati indispensabili unitamente alla propria valutazione alla Commissione. La Commissione fornisce tali risultati, insieme ai dati nazionali aggregati e alle valutazioni effettuate dagli Stati membri, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che li esamina. 2.   I dati nazionali aggregati e i risultati di cui al paragrafo 1 sono resi disponibili al pubblico nella salvaguardia della riservatezza.
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