Art. 2 · Base del campionamento

Art. 2

Base del campionamento

In vigore dal 30 mar 2007
Base del campionamento 1.   Il campionamento relativo all’indagine è effettuato presso aziende che ospitano almeno 500 tacchini da ingrasso o 250 tacchini da riproduzione. In ogni azienda prescelta che alleva tacchini da ingrasso viene sottoposto a campionamento un gruppo di età adeguata. Se il numero dei gruppi calcolato ai fini del campionamento a norma delle specifiche tecniche è più elevato del numero di aziende dotate di un numero di tacchini pari almeno a quello di cui al primo comma, per ottenere tale numero di gruppi calcolato è possibile sottoporre a campionamento fino a quattro gruppi nella stessa azienda. I gruppi supplementari esaminati nella stessa azienda provengono, se possibile, da locali di stabulazione diversi e i campioni sono prelevati in mesi diversi. Se il numero di gruppi da sottoporre a campionamento non fosse ancora sufficiente, è possibile prendere in considerazione più di quattro gruppi della stessa azienda, dando la preferenza alle aziende maggiori. Se il numero di gruppi da sottoporre a campionamento ancora non bastasse, è possibile considerare i gruppi di aziende con un numero inferiore di tacchini rispetto a quanto indicato nel primo comma. 2.   Il campionamento è eseguito dall’autorità competente o sotto la sua supervisione.
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