Art. 2 · Prodotti

Art. 2

Prodotti

In vigore dal 26 mar 2007
Prodotti 1.   Gli organismi geneticamente modificati immessi in commercio come tali o come ingredienti di altri prodotti (di seguito «i prodotti») sono semi di colza (Brassica napus L.) delle singole linee femminile e maschile che contengono rispettivamente gli eventi Ms8 e Rf3, nonché semi ottenuti da incroci tradizionali (ibrido Ms8xRf3) tra dette linee parentali, che contengono il seguente DNA inserito: linea femminile (Ms8) 1) PTA29-barnase-3’nos: — il promotore PTA29 tapetum-specifico della Nicotiana tabacum, — il gene barnase del Bacillus amyloliquefaciens che conferisce maschiosterilità, — parte della regione non codificante 3’ (3’ nos) del gene della nopalina sintasi dell’Agrobacterium tumefaciens; 2) PssuAra-bar-3’g7: — il promotore PssuAra dell’Arabidopsis thaliana, — il gene bar isolato dallo Streptomyces hygroscopicus che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio, — la sequenza non tradotta 3’ del gene 7 TL-DNA dell’Agrobacterium tumefaciens; linea maschile (Rf3) 3) PTA29-barstar-3’nos: — il promotore PTA29 tapetum-specifico della Nicotiana tabacum, — il gene barstar del Bacillus amyloliquefaciens che ripristina la fertilità, — parte della regione non codificante 3’ (3’ nos) del gene della nopalina sintasi dell’Agrobacterium tumefaciens; 4) PssuAra-bar-3’g7: — il promotore PssuAra dell’Arabidopsis thaliana, — il gene bar isolato dallo Streptomyces hygroscopicus che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio, — la sequenza non tradotta 3’ del gene 7 TL-DNA dell’Agrobacterium tumefaciens. 2.   L’autorizzazione riguarda semi di progenie derivate da incroci delle linee Ms8, Rf3 e Ms8xRf3 della colza con qualsiasi colza ottenuta con metodi tradizionali, come tali o come ingredienti di altri prodotti.
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