Art. 6 · Spese di riunione

Art. 6

Spese di riunione

In vigore dal 22 mar 2007
Spese di riunione La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni. Il rimborso delle spese avviene limitatamente ad un solo esperto per Stato membro. I membri, gli esperti e gli osservatori non sono retribuiti per le funzioni esercitate. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai competenti servizi della Commissione.
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