Art. 6 · Rimborso spese

Art. 6

Rimborso spese

In vigore dal 19 mar 2007
Rimborso spese La Commissione rimborsa le spese di viaggio, limitatamente ad un membro o supplente per Stato membro, in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni. I membri/supplenti, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dal competente servizio della Commissione.
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