Art. 6
Rimborso spese
In vigore dal 19 mar 2007
Rimborso spese
La Commissione rimborsa le spese di viaggio, limitatamente ad un membro o supplente per Stato membro, in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.
I membri/supplenti, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.
Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dal competente servizio della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:172:oj#art-6