Art. 5 · Funzionamento

Art. 5

Funzionamento

In vigore dal 19 mar 2007
Funzionamento 1.   Il gruppo è presieduto dalla Commissione. 2.   D’accordo con la Commissione, si possono istituire sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal gruppo. Tali sottogruppi vanno sciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato. 3.   Il rappresentante della Commissione può invitare esperti o osservatori con competenze specifiche su un argomento iscritto all’ordine del giorno a partecipare alle delibere o ai lavori del gruppo o di un sottogruppo, se la Commissione lo ritiene utile o necessario. In particolare, rappresentanti degli Stati membri dello Spazio economico europeo e della Svizzera possono essere invitati in qualità di osservatori. 4.   Le informazioni ottenute partecipando alle delibere o ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se le Commissione ritiene che esse attengano a questioni confidenziali. 5.   Normalmente, il gruppo e i sottogruppi si riuniscono nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono partecipare funzionari della Commissione interessati. 6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione. 7.   La Commissione può pubblicare o porre su Internet, nella lingua originale del documento pertinente, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:172:oj#art-5