Art. 1 · Modifiche della decisione 2003/804/CE

Art. 1

Modifiche della decisione 2003/804/CE

In vigore dal 7 mar 2007
Modifiche della decisione 2003/804/CE Nella decisione 2003/804/CE il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal seguente: «a) il paese terzo di spedizione figura sia sull'elenco fissato dalla decisione 2006/766/CE della Commissione (*1) o, durante il periodo transitorio di cui al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (*2), sull'elenco fissato da quel regolamento; (*1)   GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53." (*2)   GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.» "
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