Art. 7 · Partecipazione di paesi terzi

Art. 7

Partecipazione di paesi terzi

In vigore dal 5 mar 2007
Partecipazione di paesi terzi La partecipazione allo strumento è aperta ai paesi candidati. Altri paesi terzi possono cooperare alle attività previste dallo strumento, qualora gli accordi tra detti paesi terzi e la Comunità lo prevedano
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