Art. 4
Azioni e criteri ammissibili
In vigore dal 5 mar 2007
Azioni e criteri ammissibili
1. Le seguenti azioni beneficiano del sostegno finanziario nell'ambito dello strumento nel settore della prevenzione e preparazione:
a)
studi, indagini, modelli e sviluppo di scenari volti a:
i)
agevolare la messa in comune di conoscenze, migliori prassi e informazioni; e
ii)
rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta efficace;
b)
formazione, esercitazioni, seminari, scambio di personale ed esperti, creazione di reti, progetti di dimostrazione e trasferimento di tecnologie al fine di rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta efficace;
c)
informazione dell'opinione pubblica, istruzione e sensibilizzazione e connesse attività di divulgazione per ridurre al minimo gli effetti delle emergenze sui cittadini dell'UE e metterli in condizione di autoproteggersi con maggiore efficacia;
d)
mantenimento delle funzioni fornite dal centro di informazione e monitoraggio del meccanismo (MIC) per agevolare una risposta rapida in caso di emergenza grave;
e)
attività e misure di comunicazione finalizzate a promuovere la visibilità della risposta della Comunità;
f)
contributo allo sviluppo di sistemi di rilevamento e di allerta rapida per le catastrofi che possono colpire il territorio degli Stati membri, per consentire agli Stati membri e alla Comunità di rispondere rapidamente, nonché alla creazione di tali sistemi tramite studi e valutazioni sulla necessità e la fattibilità di detti sistemi e azioni intese a promuoverne l'interconnessione e la connessione con il MIC e il sistema CECIS di cui alla lettera g). Tali sistemi tengono conto e si basano sulle informazioni esistenti, il monitoraggio o le fonti di rilevamento;
g)
creazione e mantenimento di un sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza che permetta la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i MIC e i punti di contatto degli Stati membri e di altri partecipanti nell'ambito del meccanismo;
h)
attività di monitoraggio e valutazione;
i)
creazione di un programma basato sulle esperienze acquisite da interventi ed esercitazioni nell'ambito del meccanismo.
2. Le seguenti azioni possono beneficiare dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento nell'ambito della risposta nell'ambito del meccanismo:
a)
mobilitazione di esperti in materia di valutazione e di coordinamento insieme alle loro attrezzature di sostegno, in particolare strumenti di comunicazione, onde agevolare la prestazione di assistenza e la cooperazione con altri soggetti in loco;
b)
sostegno agli Stati membri per ottenere l'accesso alle risorse di attrezzature e di trasporto mediante:
i)
fornitura e scambio di informazioni sulle risorse di attrezzature e di trasporto che possono essere rese disponibili dagli Stati membri, per agevolare la messa in comune di tali risorse;
ii)
assistenza degli Stati membri per individuare le risorse di trasporto, agevolando il loro accesso a tali risorse, che possono essere rese disponibili da altre fonti, compreso il mercato commerciale;
iii)
assistenza agli Stati membri per individuare le attrezzature che possono essere rese disponibili da altre fonti, compreso il mercato commerciale;
c)
integrazione del trasporto fornito dagli Stati membri finanziando risorse di trasporto supplementari necessarie per garantire una risposta rapida alle emergenze gravi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'. Tali azioni sono ammissibili all'assistenza finanziaria a titolo dello strumento solo se sono soddisfatti i seguenti criteri:
i)
le risorse di trasporto supplementari sono necessarie per garantire l'efficacia della risposta di protezione civile a titolo del meccanismo;
ii)
tutte le altre possibilità volte a reperire un trasporto a titolo del meccanismo, compresa la lettera b), si sono esaurite;
iii)
l'assistenza relativa al trasporto:
—
è stata offerta ad un paese richiedente a titolo del meccanismo ed è stata da esso accettata,
—
è necessaria per soddisfare esigenze vitali legate all'emergenza,
—
integra l'assistenza fornita dagli Stati membri,
—
integra, per le emergenze in paesi terzi, la risposta umanitaria globale della Comunità, ove presente.
3.
a)
Gli Stati membri che richiedono un sostegno finanziario per il trasporto della loro assistenza rimborsano almeno il 50 % dei fondi comunitari ricevuti entro 180 giorni dall'intervento.
b)
Qualsiasi finanziamento fornito a titolo dello strumento lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di proteggere sul loro territorio le persone, i beni e l'ambiente contro catastrofi e non esime gli Stati membri dall'obbligo di dotare i rispettivi sistemi di protezione civile di sufficienti capacità che consentano loro di far fronte in modo adeguato alle catastrofi di dimensioni e natura ragionevolmente prevedibili per le quali possono essere preparati.
4. Le norme di applicazione relative al paragrafo 2, lettere b) e c), e al paragrafo 3 sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
La Commissione riferisce periodicamente sull'applicazione del paragrafo 2, lettere b) e c), e del paragrafo 3 al comitato di cui all'.
Le presenti norme sono se necessario sottoposte a revisione secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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