Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 5 mar 2007
Ambito di applicazione
1. La presente decisione si applica a misure di prevenzione e preparazione a emergenze di ogni tipo all'interno della Comunità e nei paesi partecipanti in base all'.
2. La presente decisione si applica alle azioni volte a fornire assistenza rispondendo alle conseguenze immediate di un'emergenza grave di qualsiasi tipo, compreso l'intervento attraverso il meccanismo in caso di inquinamento marino accidentale, all'interno o al di fuori della Comunità, su richiesta presentata conformemente al meccanismo.
3. La presente decisione non si applica:
a)
alle azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1717/2006;
b)
alle azioni e alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria in materia di programmi d'azione comunitario in materia di salute;
c)
alle azioni che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione n. 1926/2006/CE;
d)
alle azioni che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione 2007/124/CE, Euratom;
e)
alle azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/96, fatto salvo l', paragrafo 2, lettera c), della presente decisione;
f)
alle azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1406/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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