Art. 12
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
In vigore dal 5 mar 2007
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. In sede di esecuzione delle azioni finanziate a norma dello strumento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure per prevenire frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999.
2. Per le azioni comunitarie finanziate nell’ambito dello strumento, in caso di violazione di una disposizione di diritto comunitario o di qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale sottoscritto nell’ambito dello strumento derivante da un atto o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione Europea o ai bilanci da questa gestite, a causa di una spesa indebita, si applicano i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96.
3. La Commissione provvede affinché l’importo del sostegno finanziario concesso per un’azione venga ridotto, sospeso o recuperato qualora essa accerti l’esistenza di irregolarità, inclusa l’inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della singola decisione o del contratto ai sensi dei quali è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza il previo consenso scritto della Commissione, ad un’azione siano state apportate modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un’azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione provvede affinché il beneficiario sia invitato a comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito.
Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione provvede affinché il sostegno finanziario residuo sia annullato e fondi già erogati vengano restituiti.
5. La Commissione provvede affinché tutti gli importi indebitamente versati siano restituiti, insieme agli interessi sugli importi non restituiti a tempo debito alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
Storico versioni
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