Art. 4
In vigore dal 5 mar 2007
1. Il conto bancario speciale aperto a nome del segretario generale del Consiglio, ai fini della gestione dei contratti di cui alla decisione 1999/870/CE, viene utilizzato per quanto riguarda il bilancio relativo alla conclusione e alla gestione dei contratti di cui all’.
2. Il segretario generale aggiunto è autorizzato ad utilizzare il conto bancario di cui al paragrafo 1 al fine di adempiere le sue mansioni ai sensi della presente decisione.
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