Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 mar 2007
Il Consiglio autorizza il segretario generale aggiunto del Consiglio ad agire in qualità di rappresentante degli Stati membri interessati (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), per quanto riguarda: a) l’espletamento di una procedura di gara per la fornitura di servizi riguardanti un’infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen, in attesa della migrazione verso un’infrastruttura di comunicazione a carico della Comunità europea; b) la conclusione e la gestione dei contratti per la fornitura di siffatti servizi.
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