Art. 4

Art. 4

In vigore dal 21 feb 2007
1.   L’Italia informa la Commissione dell’andamento delle procedure nazionali di esecuzione della presente decisione, sino al loro completamento. 2.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione l’Italia, precisa l’importo totale, in capitale e interessi, da recuperare presso la beneficiaria e fornisce una descrizione particolareggiata dei provvedimenti già adottati o previsti per ottemperare alla presente decisione. Entro lo stesso termine, l’Italia trasmette alla Commissione tutti i documenti attestanti che è stato ordinato alla beneficiaria di rimborsare l’aiuto. 3.   Decorsi i due mesi di cui al paragrafo 2, l’Italia presenta, a semplice richiesta della Commissione, una relazione sui provvedimenti già adottati o previsti per ottemperare alla presente decisione. Tale relazione include anche precisazioni sugli importi dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso la beneficiaria.
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