Art. 3
In vigore dal 21 feb 2007
1. L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dalla beneficiaria l’aiuto illegittimo e incompatibile di cui all’, paragrafo 1.
2. Al recupero si procede senza indugio e nel rispetto delle procedure stabilite dal diritto nazionale, purché queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
3. L’Italia dà esecuzione alla presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica.
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