Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 feb 2007
Ai fini della presente decisione si intende per: 1) «apparecchiatura che utilizza la tecnologia a banda ultralarga»: un'apparecchiatura che contiene, come parte integrante o come accessorio, una tecnologia per le radiocomunicazioni a corto raggio, che genera e trasmette in modo intenzionale radiofrequenze che si diffondono su una banda di frequenze di ampiezza superiore a 50 MHz e può coprire più bande di frequenze attribuite ai servizi di radiocomunicazione; 2) «su base di non interferenza e senza diritto a protezione»: quando nessun disturbo pregiudizievole può essere causato a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da disturbi pregiudizievoli derivanti da servizi di radiocomunicazione; 3) «all'interno di edifici»: quando all’interno di costruzioni o luoghi la cui schermatura garantisce di norma l'adeguata attenuazione per proteggere i servizi di radiocomunicazione da disturbi pregiudizievoli; 4) «autoveicolo»: qualunque veicolo rispondente alla definizione contenuta nella direttiva 70/156/CEE del Consiglio (9); 5) «veicolo ferroviario»: qualunque veicolo rispondente alla definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); 6) «e.i.r.p.»: potenza equivalente irradiata isotropicamente; 7) «densità di e.i.r.p. media»: la potenza media misurata con una larghezza di banda di risoluzione pari a 1 MHz, un rilevatore RMS (root-mean-square) e un tempo medio pari a 1 ms al massimo; 8) «densità di e.i.r.p. di picco»: il livello di picco della potenza di trasmissione contenuta in una banda di 50 MHz centrata sulla frequenza in cui si registra la massima potenza media irradiata. Se viene misurata in un'ampiezza di banda pari a x MHz, il valore limite deve essere ridotto di un fattore pari a 20log(50/x)dB; 9) «densità di e.i.r.p. massima»: il valore massimo misurato in qualsiasi direzione, a qualsiasi frequenza all’interno di una banda di frequenza definita.
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