Art. 3
Modifiche alla decisione 2006/563/CE
In vigore dal 16 feb 2007
Modifiche alla decisione 2006/563/CE
La decisione 2006/563/CE è modificata come segue:
1.
all'articolo 6, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
la spedizione dalla zona di controllo di carni fresche, carni tritate, carni separate meccanicamente, preparati e prodotti a base di carne provenienti dalla zona di controllo e selvaggina da piuma selvatica cacciata nella zona in questione;»
2.
l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Deroghe per carni, carni tritate, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne
1. In deroga all'articolo 6, lettera e), lo Stato membro interessato può autorizzare la spedizione dalla zona di controllo ai fini della commercializzazione o l'esportazione verso paesi terzi delle seguenti carni:
a)
carni fresche di pollame, ivi compresa carne di selvaggina da piuma d'allevamento, che sia stata:
i)
prodotta conformemente alle disposizioni dell'allegato II e dell'allegato III, sezioni II e III, del regolamento (CE) n. 853/2004; nonché
ii)
controllata conformemente alle disposizioni dell'allegato I, sezioni I, II e III e sezione IV, capo V, punto A.1, e capo VII, del regolamento (CE) n. 854/2004;
b)
carne tritata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera a) e prodotti conformemente alle disposizioni dell'allegato III, sezioni V e VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;
c)
prodotti a base di carne che siano stati sottoposti al trattamento contro l'influenza aviaria previsto nell'allegato III, tabella 1, lettera a), b) o c), della direttiva 2002/99/CE;
d)
carni fresche, carni tritate, carni separate meccanicamente provenienti da pollame, da selvaggina da piuma di allevamento e da selvaggina da piuma selvatica cacciata nella zona prima che fosse definita la zona di controllo, nonché preparati e prodotti a base di carne contenenti le carni in questione, prodotti in stabilimenti nella zona di controllo.
2. In deroga all'articolo 6, lettera e), lo Stato membro interessato può autorizzare la spedizione dalla zona di controllo e la commercializzazione nel mercato nazionale di carni fresche, carni tritate e carni separate meccanicamente provenienti da pollame o selvaggina da piuma d'allevamento originaria della zona di controllo, nonché di preparati e prodotti a base di carne contenenti queste carni, a condizione che tali carni siano conformi alle seguenti disposizioni:
a)
siano identificate:
i)
mediante lo speciale marchio di identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE; ovvero
ii)
conformemente alle disposizioni dell' della decisione 2007/118/CE; nonché
b)
siano state ricavate, tagliate, immagazzinate e trasportate separatamente da altre carni di pollame o selvaggina da piuma d'allevamento e non siano state introdotte in preparati o prodotti a base di carne destinati ad altri Stati membri o all'esportazione verso paesi terzi.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2007:119(1):oj#art-3