Art. 4

Art. 4

In vigore dal 14 feb 2007
Gli Stati membri sorvegliano l’utilizzo delle bande esaminate e comunicano le risultanze alla Commissione per consentire, se necessario, un riesame della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:98(1):oj#art-4