Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 feb 2007
Ai fini della presente decisione, s’intende per «sistemi che forniscono servizi mobili via satellite», i sistemi che permettono di fornire servizi di radiocomunicazione tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni spaziali, oppure tra stazioni terrestri mobili per mezzo di una o più stazioni spaziali, oppure tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni terrestri complementari utilizzate presso postazioni fisse.
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