Art. 6
Accesso al programma
In vigore dal 12 feb 2007
Accesso al programma
1. L’accesso al programma è aperto alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private, comprese le organizzazioni professionali, le università, gli istituti di ricerca e gli istituti di formazione/specializzazione giuridica e giudiziaria per gli operatori della giustizia e le organizzazioni non governative degli Stati membri. Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro hanno accesso alle sovvenzioni soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o statali.
Per «operatori della giustizia» si intendono, tra l’altro, i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, i procuratori legali, i funzionari ministeriali, gli ausiliari di giustizia, gli ufficiali giudiziari, gli interpreti presso i tribunali e altri prefessionisti coinvolti nei lavori giudiziari in campo penale.
2. I progetti transnazionali non possono essere presentati da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, che però possono partecipare in qualità di partner.
Storico versioni
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