Art. 18 · Disposizioni transitorie

Art. 18

Disposizioni transitorie

In vigore dal 12 feb 2007
Disposizioni transitorie A partire dal 1o gennaio 2007 la presente decisione sostituisce le corrispondenti disposizioni della decisione 2002/630/GAI. Le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 a norma della decisione 2002/630/GAI continuano a essere disciplinate, fino a completamento avvenuto, da detta decisione. Il comitato di cui all’ di tale decisione è sostituito dal comitato di cui all’ della presente decisione.
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