Art. 12 · Complementarietà

Art. 12

Complementarietà

In vigore dal 12 feb 2007
Complementarietà 1.   Si devono ricercare sinergie e complementarietà con altri strumenti dell'Unione e della Comunità, tra l'altro con il programma specifico «Giustizia civile» quale parte del programma generale sui diritti fondamentali e la giustizia e con i programmi generali sulla sicurezza e la tutela delle libertà e sulla solidarietà e la gestione dei flussi migratori. Le informazioni statistiche sulla giustizia penale sono sviluppate in collaborazione con gli Stati membri, usando se necessario il programma statistico comunitario. 2.   Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti dell'Unione e della Comunità, in particolare con il programma specifico «Giustizia civile» quale parte del programma generale sui diritti fondamentali e la giustizia, al fine di attuare azioni dirette a realizzare gli obiettivi comuni ai due programmi. 3.   Le operazioni finanziate a norma della presente decisione non ricevono assistenza da altri strumenti finanziari dell'Unione/Comunità per i medesimi obiettivi. Si provvede affinché i beneficiari della presente decisione forniscano alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti a carico del bilancio generale dell'Unione europea e di altre fonti, nonché informazioni sulle richieste di finanziamento in corso.
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